Certificazione
CE
Il REGOLAMENTO (UE) n. 425 del 9 marzo 2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio Regolamento (UE) e stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI, imponendo la Marcatura CE.
Nello specifico, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appartengono alla Categoria I quando proteggono da rischi fisici di lieve entità, che non causano lesioni irreversibili. Questi DPI salvaguardano, quindi, da lesioni superficiali provocate da:
• Strumenti meccanici;
• Prodotti per la pulizia o contatto prolungato con l’acqua;
• Urto o contatto con oggetti caldi, che espongano ad una temperatura non superiore ai 50°;
• Ordinari fenomeni atmosferici in corso di attività professionali;
• Urti lievi e vibrazioni che potrebbero provocare lesioni permanenti a organi vitali;
• Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (da non confondere con le lesioni derivate dall’osservazione del sole).
I DPI che rientrano nella Categoria I sono progettati in modo che chi li indossa possa valutarne l’efficacia.
Un’altra caratteristica importante, definita nel Decreto legislativo 475 del 4 dicembre 1992, è che ogni indumento o dispositivo appartenente a questa categoria, deve avere una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, e il marchio CE deve essere posizionato sul DPI e sul relativo imballaggio.
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